Il rapporto tra diritto del lavoro ed utilizzo dei nuovi mezzi di comunicazione – internet, e-mail, social media – non ha ancora trovato il giusto indirizzo tra prassi amministrativa e giurisprudenziale. Abbiamo visto che certe regole di controllo sono dettate dal Garante Privacy, ma è chiaro che l’adeguamento del sistema di regole ricade soprattutto sulla giurisprudenza. La difficoltà in termini normativi sta proprio nel coordinare l’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori (che vieta espressamente i “controlli a distanza”) con le peculiarità dei nuovi strumenti tecnologici.
Di fatto già oggi si considerano i software che consentono di monitorare l’utilizzo dei pc aziendali e dei dispositivi Gprs come forme di controllo a distanza e per questo è richiesta l’autorizzazione all’installazione di detti software. Secondo le recenti sentenze della Cassazione, gli unici controlli ammessi lecitamente sono quelli che non mirano a verificare la prestazione ma sono effettuati per salvaguardare il “patrimonio aziendale” (sottrazione di merce dell’azienda e soprattutto tutela dell’immagine aziendale).
E’ ben chiaro quindi come proprio sulla tutela dell’immagine aziendale impatti l’apertura di un account social dell’impresa: di nuovo le regole dettate dalla Media Social Policy possono sgombrare il campo su cosa si può fare e cosa no, definendo anzitutto per il pubblico interno dell’azienda quali sono gli obiettivi, come si gestiscono i contenuti, cosa è lecito attendersi da chi è demandato alla gestione di questi spazi di comunicazione.
Per anticipare quelle novità giurisprudenziali che certamente arriveranno, sarebbe importante presentare in anteprima il documento di Policy ai rappresentanti dei lavoratori che gestiscono con il management aziendale la contrattazione collettiva o ancor meglio quella di secondo livello, intraziendale: così facendo si pubblicizzano gli obiettivi, rendendoli espliciti e chiari, in modo da regolare attraverso precisi accordi aziendali una materia innovativa, superando l’attuale vuoto legislativo.