Misurare il “rating reputazionale” attraverso un algoritmo, con il quale un software assegna ai soggetti censiti degli indicatori che misurano in modo oggettivo l’affidabilità economica e professionale, può violare le norme del Codice sulla protezione dei dati personali e incidere negativamente sulla dignità delle persone.
Lo ha detto il Garante della privacy in merito ad un progetto su piattaforma web e archivio informatico, che avrebbe dovuto raccogliere ed elaborare dati personali contenuti in documenti caricati volontariamente dagli utenti o “pescati” sulla Rete.
Il Garante ha ritenuto che il sistema comporta rilevanti problematiche per la privacy a causa della delicatezza delle informazioni che si vorrebbero utilizzare, per il pervasivo impatto sugli interessati e per le modalità di trattamento che la società intende mettere in atto.
Il sistema esaminato, realizzato in assenza di una idonea base normativa, presuppone una raccolta massiva anche on line di informazioni suscettibili di incidere significativamente sulla rappresentazione economica e sociale di clienti, candidati, imprenditori, liberi professionisti, cittadini. Il “rating reputazionale” elaborato potrebbe ripercuotersi sulla vita delle persone censite, influenzando le scelte altrui e condizionando l’ammissione degli interessati a prestazioni, servizi o benefici.
In merito all’oggettività delle valutazioni, la società non è stata in grado di dimostrare l’efficacia dell’algoritmo che regolerebbe la determinazione dei “rating” al quale dovrebbe essere rimessa, senza possibilità di contestazione, la valutazione. L’Autorità nutre, in generale, molte perplessità sull’opportunità di rimettere ad un sistema automatizzato ogni decisione su aspetti così delicati e complessi come quelli connessi alla reputazione. La valutazione potrebbe basarsi su documenti e certificati incompleti o viziati, con il rischio di creare profili inesatti e non rispondenti alla identità sociale delle persone censite.
Dubbi sono stati espressi dal Garante anche sulle misure di sicurezza del sistema basate su sistemi di autenticazione “debole”, user id e password, e su meccanismi di cifratura dei soli dati giudiziari – secondo l’Autorità inadeguate. Criticità sono state ravvisate anche nei tempi di conservazione dei dati e nell’informativa da rendere agli interessati.