Il ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) apre al lavoro agile. Circa 200 dipendenti delle sedi centrali del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef), compresi funzionari e dirigenti, saranno dal 10 luglio prossimo i “protagonisti” del progetto pilota biennale per la sperimentazione dello smart working.
Il Mef è una delle amministrazioni che hanno aderito alla sperimentazione di questa nuova – almeno nel panorama italiano – modalità di svolgimento della prestazione lavorativa prevista dalla legge delega sulla riforma della pubblica amministrazione (articolo 14 della legge n.124/2015 ) e ora disciplinata in questa fase di rodaggio dalla direttiva n.3/2017 della Presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento della Funzione pubblica.
Una novità che impatta non solo sulle modalità spazio-temporali della prestazione lavorativa, flessibile nell’individuazione del luogo/luoghi e dell’orario, ma comporta un ripensamento del lavoro nel settore pubblico, oltre l’aspetto organizzativo.
Non si tratta soltanto di conciliazione dei tempi di vita e lavoro, in un’ottica welfare orientata alla tutela di particolari esigenze della vita dovute ad esempio a motivi di salute, maternità o condizione genitoriale (i criteri individuati dal Mef per selezionare eventuali richieste di accesso in esubero rispetto ai posti a disposizione).
Si tratta di una nuova concezione non più legata alla presenza fisica e al numero di ore lavorate, ma ai risultati raggiunti rispetto agli obiettivi fissati.
Il lavoro agile – diverso dal telelavoro, che la direttiva anche considera – “ingaggia” le amministrazioni pubbliche nella razionalizzazione di tempo e risorse, nella responsabilizzazione di impiegati e dirigenti, nel rivedere efficienza e produttività, e nella spinta alla digitalizzazione, trainata dal Piano triennale per la digitalizzazione varato da Palazzo Chigi.
Lo precisa anche il Mef, sulla rampa di lancio della sperimentazione: le attività che i dipendenti potranno svolgere in smart working, riconosciute in un documento di policy, devono essere esplicabili da remoto e avvalersi di applicativi informatici e procedure totalmente digitalizzate.
Il lavoro agile non si sostituisce integralmente al “lavoro in ufficio” tradizionale – 6 giornate al mese il tetto massimo previsto dal Mef – e non discrimina i lavoratori, né per quanto riguarda gli “aventi diritto” né per le conseguenze sulla progressione economica e in carriera.
Tutti aspetti rispetto ai quali le amministrazioni, nell’ambito dell’autonomia organizzativa loro riconosciuta e in dialogo con i comitati unici di garanzia (Cug) e i sindacati, devono garantire parità di trattamento, nel rispetto delle norme su sicurezza nei luoghi di lavoro, tutela della privacy e verifica dell’adempimento della prestazione lavorativa. on a caso la direttiva prevede il coinvolgimento dei comitati unici di garanzia (Cug) e il rispetto delle regole sulle relazioni sindacali.