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Non basta il tempo trascorso per chiedere di “essere dimenticati” da Internet

Non basta il tempo trascorso per vedere accolta la propria domanda ad “essere dimenticati” su Internet. Il diritto all’oblio può incontrare altri limiti rilevanti. Il Garante per la protezione dei dati personali, in linea con la giurisprudenza comunitaria e con il lavoro del gruppo dei Garanti europei, ha esaminato il ricorso presentato da un alto funzionario pubblico che chiedeva la rimozione di alcuni  risultati ottenuti digitando il proprio nominativo su Google.

I risultati sul motore di ricerca più usato al mondo riportavano notizie su una vicenda giudiziaria nella quale l’interessato era stato coinvolto e che si era conclusa con la sua condanna. Dalla vicenda giudiziaria, risalente a circa 16 anni fa, il funzionario pubblico era stato nel frattempo integralmente riabilitato.

Degli articoli dei quali si chiedeva la rimozione, uno era stato pubblicato nell’imminenza dei fatti, altri  più recenti, avevano ripreso la notizia originaria riproponendola in occasione dell’assunzione di un importante incarico da parte dell’interessato.

In analisi preliminare il Garante ha affermato che era necessario prendere in esame tutti i risultati di ricerca ottenuti a partire dal nome e cognome dell’interessato, anche quelli associati ad ulteriori specificazioni, come stabilito con la sentenza “Google Spain”. Ad esempio il ruolo ricoperto o la circostanza dell’avvenuta condanna.

Entrando poi nel merito, l’Autorità ha ordinato a Google di deindicizzare l’Url che rinviava all’unico articolo con la notizia della condanna penale inflitta al ricorrente, il quale all’epoca ricopriva un ruolo diverso da quello attualmente svolto. L’Autorità ha ritenuto infatti che, considerato il tempo trascorso e l’intervenuta riabilitazione, la notizia non risultasse più rispondente alla situazione attuale.

Gli altri articoli indicati dal ricorrente – ha specificato il Garante – anche se si riferiscono alla stessa vicenda giudiziaria, “inseriscono la notizia in un contesto informativo più ampio, all’interno del quale sono fornite anche ulteriori informazioni” legate al ruolo istituzionale attualmente ricoperto dall’interessato e che tali risultati erano di indubbio interesse pubblico “anche in ragione del ruolo nella vita pubblica rivestito dal ricorrente, che ricopre incarichi istituzionali di alto livello”. Per la loro rimozione, il ricorso è stato dichiarato infondato dall’Autorità.

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