di Alberto Improda
L’Intelligenza Artificiale, in termini assoluti, non rappresenta certo una novità dei nostri giorni.
L’idea che le macchine possano acquistare capacità tipicamente umane, quali il ragionamento e la creatività, ci accompagna da tempo, tra fascino e sgomento.
L’Intelligenza Artificiale che diventa autonoma, animando una vita delle macchine indipendente da quella degli umani, è stata ampiamente declinata in sede culturale.
In ambito cinematografico, l’Intelligenza Artificiale ha svolto un ruolo da protagonista in veri e propri capolavori come “2001 Odissea nello spazio” di Stanley Kubrick (1968), “Minority Report” di Steven Spielberg (2002), “Blade Runner” di Ridley Scott (1982).
Nel campo letterario l’IA emerge con regolarità, dalla seconda metà del Novecento, nel filone del romanzo di fantascienza, che ha trovato tra i suoi più grandi esponenti Isaac Asimov, Theodore Sturgeon e Philip Kindred Dick.
Vale la pena di ricordare anche il racconto di Primo Levi dal titolo “Il Versificatore”, contenuto nella raccolta “Storie Naturali”, pubblicato nel 1966 dallo scrittore torinese sotto lo pseudonimo di Damiano Malaballa.
Oggi l’Intelligenza Artificiale ha acquisito una importanza per molti versi inedita, risultando un argomento davvero di eccezionale attualità e centralità.
L’IA, infatti, costituisce un fattore cruciale in numerose applicazioni delle tecnologie più moderne, con un significativo impatto sull’attività delle Imprese e nella vita delle Persone.
In quanto fondamentale elemento di Innovazione, l’Intelligenza Artificiale nell’ambito della Proprietà Intellettuale pone varie e gravi questioni, che attraversano trasversalmente diversi istituti della materia: il Design, il Brevetto, il Diritto d’Autore.
Affrontiamo qui un quesito di base, che implica conseguenze potenzialmente deflagranti: l’IA può essere titolare di un diritto IP? In altri termini, un Design, un Brevetto, un Diritto d’Autore possono essere di proprietà di un’Intelligenza Artificiale?
Per rispondere alla domanda prendiamo in considerazione, a mero titolo esemplificativo, una nota e recente vicenda, con focus sulla tutela autorale, che ha portato più autorità a pronunciarsi sull’argomento.
Il ricercatore statunitense Steven Thaler, estremamente attivo su questi temi, nel 2018 depositava presso il Copyright Office USA la domanda di registrazione di un’opera intitolata “A Recent Entrance to Paradise”.
Il richiedente indicava come autore dell’opera il sistema di Intelligenza Artificiale “Creativity Machine”, vale a dire un software in grado di elaborare immagini in modo da crearne di nuove.
Il Copyright Office decideva la questione in senso negativo per Steven Thaler, rigettandone la domanda, in ragione dell’assenza del necessario requisito della “human autorship”.
Il Review Board del Copyright Office, nel 2022, confermava la decisione dell’ufficio, statuendo che il Sistema di IA non poteva essere qualificato come un “dipendente”, secondo la tesi sostenuta dall’istante, risultando assente l’imprescindibile elemento della “persona fisica/essere umano”.
Il tenace ricercatore, avverso questa pronuncia, proponeva impugnazione dinanzi alla Court for the District of Columbia, che decideva il caso con ordinanza del 18 agosto 2023, confermando ulteriormente la decisione del Copyright Office.
La Corte, in buona sostanza, ha aderito all’interpretazione data dall’ufficio, riconoscendo che la legge americana ammette protezione autorale solo ai frutti della creazione umana.
La creatività di una persona in carne ed ossa, in altre parole, rimane condizione imprescindibile e centrale nel sistema dei diritti di Proprietà Intellettuale.
L’ordinamento, insomma, richiede necessaria la presenza di un autore, inteso come soggetto umano, il quale possa godere del diritto esclusivo allo sfruttamento delle proprie opere.
L’Intelligenza Artificiale, dunque, allo stato non può non ricevere alcuna tutela per le sue opere, così come già affermato nelle ipotesi di libri scritti da “entità divine” (caso Urantia Found), e di foto scattate da macachi (Naruto v. Slater).
Questa pronuncia è emblematica di un orientamento sostanzialmente uniforme a livello internazionale, che cristallizza un dato fondamentale negli attuali rapporti tra Intelligenza Artificiale e Proprietà Intellettuale: l’IA non ha la soggettività giuridica che occorre per essere titolare di diritti IP.
Ragionando sulla recente decisione della Corte statunitense è emerso il riferimento ad una pregressa e alquanto curiosa vicenda, che vale la pena sinteticamente ricordare.
Il caso “Naruto” prende le mosse dal 2011, quando David John Slater si reca in Indonesia per fotografare una colonia di cinopitechi, una particolare specie di macachi.
Il fotografo, rintracciato un gruppo di primati, lascia intenzionalmente la macchina fotografica nelle vicinanze degli animali, che la utilizzano per effettuare alcuni scatti, tra i quali diversi selfie di una scimmia chiamata appunto “Naruto”.
Queste immagini vengono poi pubblicate dall’artista inglese all’interno di una propria raccolta fotografica, indicativamente intitolata “Wildlife Personalities”.
La circostanza ha dato luogo ad un contenzioso dinanzi alla North District Court di California, in quanto l’ente no-profit PETA – People for the Ethical Treatment of Animals ha fatto causa al fotografo e alla casa editrice Blurb.
L’ente ha giudizialmente chiesto la cessazione dello sfruttamento commerciale delle fotografie scattate dalla scimmia e l’attribuzione a sé stessa dei relativi diritti d’autore, in qualità di rappresentante del primate.
La Corte californiana ha respinto le richieste dell’istante, stabilendo che un animale, non avendo soggettività giuridica, non può essere considerato come “autore” ai sensi del Copyright Act.
Insomma, tirando a riva le reti di questi ragionamenti, possiamo dire che oggi, ai fini della titolarità dei diritti di Proprietà Intellettuale, l’Intelligenza Artificiale è un po’ un macaco…