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Accessibilità, ecco la “nuova” legge Stanca: pubblicato il decreto che consolida i principi e potenzia le tutele

Entra in vigore tra pochi giorni, il 26 settembre, il decreto legislativo n.106/2018 (Riforma dell’attuazione della direttiva UE 2016/2102 relativa all’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici, Gazzetta ufficiale n.221/2018) che aggiorna la legge Stanca, la n.4/2004, una delle prime normative a livello europeo sull’accesso ai servizi informatici delle amministrazioni pubbliche da parte delle persone con disabilità, per usare la nuova e più appropriata definizione, rispetto a “persone disabili”, introdotta dal decreto legislativo.

All’aggiornamento delle definizioni e dello stesso titolo della legge (ora “Disposizioni per favorire e semplificare l’accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici”), e all’estensione degli obblighi di accessibilità agli organismi di diritto pubblico e rispetto alle app, sempre più diffuse e usate, si accompagnano novità sostanziali non tanto e non solo sul fronte dei principi generali (nuovo articolo 3-bis) – siti e app accessibili se “percepibili, utilizzabili, comprensibili e solidi”; contenuti accessibili e fruibili se anche usabili, cioè facili, semplici, efficienti, efficaci e soddisfacenti da utilizzare -, quanto nelle tutele.

Non più bollini e pagine infarcite di link e riferimenti a volte incomprensibili per l’utente medio eventualmente anche con disabilità, ma una dichiarazione di accessibilità (nuovo articolo 3-quater) completa e dettagliata, che i soggetti erogatori devono pubblicare on line e aggiornare, la quale documenti la conformità del sito o della app ai principi e requisiti di accessibilità e indichi le parti di contenuto non accessibili per “onere sproporzionato” (articolo 3-ter).
Il meccanismo di salvaguardia dell’ente introdotto dalla direttiva e recepito dal decreto fa salvi infatti i casi in cui l’applicazione delle prescrizioni comporti per l’ente “un onere organizzativo o finanziario eccessivo per i soggetti erogatori ovvero un onere che pregiudica la capacità degli stessi di adempiere allo scopo prefissato…”.

Nel contenuto della dichiarazione di accessibilità deve essere compreso, e veniamo alle tutele, il meccanismo difeedback (nuovo articolo 3-quater, comma 2, lettera b) che deve essere attivato per consentire a chiunque di notificare al soggetto erogatore del servizio eventuali difformità del sito o dell’app rispetto ai principi/requisiti di accessibilità.

Per questo deve essere linkato nella dichiarazione, quindi direttamente raggiungibile da questa, così come la procedura di attuazione (nuovo articolo 3-quinquies), che consente di rivolgersi al difensore civico digitale in caso di contestazioni sulla dichiarazione di accessibilità o sul monitoraggio periodico affidato all’Agenzia per l’Italia digitale (Agid).

Le Linee guida con i nuovi requisiti

All’Agid spetta anche il compito centrale di emanare le Linee guida (LG) previste dal rinnovato articolo 11 della legge Stanca, quelle che dovranno indicare i requisiti tecnici di accessibilità degli strumenti informatici (quindi siti e app) e le metodologie tecniche per la verifica di accessibilità, rapportati ai principi generali.

Requisiti e metodologie che sostituiranno quelli finora indicati dal decreto ministeriale 8 luglio 2005 e relativi allegati, “pacchetto” di riferimento destinato ad essere abrogato con la pubblicazione delle Linee guida (vedi l’ipotesi di scenario a cura di Roberto Scano sui nuovi requisiti in relazione alla recente emanazione delle WCAG 2.1).

Le LG dovranno contenere anche il modello della dichiarazione di accessibilità e le circostanze che determinano “l’onere sproporzionato” al rispetto dei requisiti di accessibilità; la metodologia del monitoraggio, che dovrà produrre “dati misurati”, cioè quantitativi, sui risultati, oggetto di una relazione che l’Agid dovrà presentare periodicamente (nel 2021 e poi ogni 3 anni) alla Commissione europea.

Da notare il coinvolgimento degli stakeholder nella messa a punto delle Linee guida previste dalla “nuova Stanca”: l’Agid dovrà emanarle sentite le associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità, e le aziende che creano software per l’accessibilità dei servizi on line.

I soggetti erogatori hanno tempo, ma non troppo, per adeguarsi. Dovranno essere in regola dal 23 giugno 2021 per quanto riguarda le app, tempi più stretti invece per i siti web, con lo spartiacque del 23 settembre 2018: quelli pubblicati prima avranno tempo fino al 23 dicembre 2020, gli altri invece dovranno essere in linea con i requisiti da un anno prima.

 

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