Nell’erogare corsi di formazione professionale online è possibile acquisire immagini via webcam per rilevare l’effettiva presenza dei partecipanti alla lezione.
Via libera del Garante della privacy ad un software realizzato da una società informatica che ne aveva richiesto la verifica preliminare ai sensi dell’art. 17 del Codice in relazione al trattamento di dati personali.
L’applicazione, utilizzata per la diretta streaming di corsi di formazione professionale per avvocati, consentirebbe di accertare l’effettiva corrispondenza tra l’identità del professionista iscritto al corso e quella della persona connessa, tramite la periodica acquisizione dell’immagine fotografica del volto via webcam.
Tale sistema di controllo verrebbe utilizzato sia per poter attribuire i crediti formativi ai professionisti che abbiano effettivamente fruito degli eventi di formazione a distanza, sia per evitare possibili situazioni di comportamenti sleali (ad esempio, la sostituzione di persona).
Secondo quanto dichiarato dalla società, la rilevazione fotografica avverrebbe, ad intervalli casuali, non più di due volte ogni ora di lezione. Gli stessi partecipanti saranno gli autori del “selfie” durante la diretta streaming del corso. Scatteranno la foto tramite un apposito tasto, che comparirà sullo schermo, con la scritta: “Clicca qui per trasmettere l’immagine del tuo volto”.
Al termine della lezione, le immagini acquisite e il “diagramma di connessione” verranno inseriti all’interno di schede personali. Successivamente, si procederà alla verifica dell’identità dei professionisti tramite confronto delle fotografie depositate dagli stessi all’atto dell’iscrizione (documenti di identità) e quelle acquisite via webcam.
Le schede personali, corredate delle foto, saranno trasferite, al termine del corso, dal server ad una memoria esterna cifrata e custodita in un armadio chiuso a chiave. A tale documentazione potrà avere accesso solo il personale a ciò specificatamente incaricato (in qualità di responsabile o di incaricato del trattamento ai sensi degli artt. 29 e 30 del Codice).