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Par Condicio nella PA: cosa si può o non si può comunicare

par condicio comunicazione PA

È tempo di elezioni amministrative! Cosa le PA possano comunicare è la domanda che pochi si pongono, sebbene ci sia una specifica indicazione della norma sulla Par Condicio.

L’articolo 9 della legge 28 del 2000 fa divieto alle PA di svolgere attività di comunicazione istituzionale in periodo elettorale. Tale divieto può essere eccezionalmente derogato nell’ipotesi in cui l’attività di comunicazione delle PA sia impersonale e indispensabile.

Comunicazione Impersonale e Indispensabile 

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni. La comunicazione non deve mai essere riconducibile ad un singolo soggetto ma deve essere percepita come proveniente dall’attività istituzionale dell’amministrazione. Il fine è quello di evitare, durante il periodo elettorale, una comunicazione istituzionale personalizzata, che assicuri al singolo Amministratore e di conseguenza al partito di cui fa parte, un ritorno d’immagine facilmente spendibile in campagna elettorale. In altri termini, il legislatore ha voluto evitare che l’attività di comunicazione istituzionale realizzata dalla PA potesse sovrapporsi e interagire con l’attività di comunicazione svolta dai soggetti politici.

Durante il periodo elettorale potranno essere consentite solo quelle forme di comunicazione strettamente correlate all’esposizione delle attività amministrative vere e proprie, quelle attività cioè riconducibili alla gestione amministrativa.

La  circolare 20/2005 del Ministero dell’Interno recita: “L’ampiezza dei concetti espressi dal legislatore…sembra nascere dall’opportunità di fare affidamento soprattutto sui doveri di equilibrio e di correttezza degli amministratori, non solo nella scelta delle comunicazioni da consentire in periodo elettorale, ma anche nelle forme e nei modi in cui queste comunicazioni devono essere effettuate”.

Par Condicio e Social Media ed elezioni del 2024

Il divieto si riferisce espressamente all’attività di comunicazione, a prescindere quindi dal mezzo utilizzato. Ne consegue che il divieto va ben oltre il solo utilizzo dei mezzi radiotelevisivi e della stampa, coinvolgendo anche gli eventuali “siti istituzionali” presenti su Internet e i social media.

Proprio in riferimento ai social media l’Agcom, con delibera 90/24/CONS, ha approvato lo schema di regolamento sulla par condicio per le elezioni comunali che si svolgeranno nel mese di giugno del 2024. L’articolo 30 indica che “Le piattaforme online sono tenute ad assumere ogni utile iniziativa volta ad assicurare il rispetto dei principi di tutela del pluralismo della libertà di espressione, dell’imparzialità, indipendenza e obiettività dell’informazione nonché ad adottare misure di contrasto ai fenomeni di disinformazione anche in conformità agli impegni assunti nell’ambito del The Strengthened Code of Practice on Disinformation 2022 e alle previsioni recate negli Orientamenti per i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi sulla mitigazione dei rischi sistemici per i processi elettorali adottati dalla Commissione europea il 26 marzo 2024”.

L’art. 9, della legge sulla par condicio, prescinde dall’identificazione dei possibili mezzi di diffusione della comunicazione istituzionale. Il rispetto della disposizione dell’articolo è, pertanto, assicurata anche dalle piattaforme di condivisione dei video e dai social network. È quanto emerge dalla delibera 130/23/CONS di Agcom, con la quale si ordinava ad un ente la rimozione della comunicazione istituzionale realizzata mediante la pubblicazione dei post pubblicati sul profilo istituzionale Facebook, riconducibili ad un amministratore candidato.

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